LEZIONE 51


Il diritto di cittadinanza

Il diritto alla cittadinanza consiste nel riconoscimento dei diritti civili (libertà personale, di movimento, di religione ecc.), politici (partecipazione alla vita politica del Paese) e sociali (diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione) da parte dello Stato nei confronti di ogni individuo.


La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, afferma che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti […] senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione».
In particolare, l’articolo 15 ribadisce il diritto dell’individuo alla
cittadinanza, vale a dire il riconoscimento a ciascuna persona, da parte dello Stato, dei diritti civili (libertà personale, di movimento, di religione ecc.), politici (partecipazione alla vita politica del Paese) e sociali (diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione). Rispetto a questo tema la legislazione dei Paesi europei ha previsto specifiche norme.


Il diritto del suolo (ius soli)

In vigore in Francia e Germania, lo ius soli stabilisce che una persona acquisisce la cittadinanza attraverso la nascita in un determinato territorio. I bambini nati in Francia da genitori stranieri, per esempio, hanno diritto alla cittadinanza francese: se sono immigrati regolari, possono diventare francesi su richiesta dei genitori all’età di tredici anni o automaticamente all’età di diciotto anni; se i genitori non sono regolarizzati, i figli hanno comunque diritto alla cittadinanza purché vivano in Francia e frequentino la scuola dell’obbligo.


Il diritto di sangue (ius sanguinis) 

Con lo ius sanguinis si acquisisce la cittadinanza per discendenza biologica, cioè per il fatto di nascere da un genitore che sia cittadino di quello Stato. È questo il principio alla base della legge n. 91 del 1992 in vigore nel nostro Paese, una delle più restrittive in Europa. In Italia, come in Irlanda per esempio, uno straniero può richiedere la cittadinanza a condizione che possieda un regolare permesso di soggiorno e sia residente da almeno dieci anni, oppure che abbia sposato un cittadino italiano vivendo nel nostro Paese almeno sei mesi dopo le nozze. Uno straniero che ottiene la cittadinanza italiana la trasmette al coniuge e ai figli, mentre i figli di immigrati privi di cittadinanza possono diventare cittadini italiani se, nati in Italia e divenuti maggiorenni, vi hanno vissuto ininterrottamente fino a 18 anni e ne fanno richiesta entro l’anno successivo.



SIAMO TUTTI CITTADINI EUROPEI

Nel 1993 è entrato in vigore il Trattato di Maastricht che ha portato molte novità in Europa. Tra queste, l’istituzione di una cittadinanza europea, che si aggiunge a quella nazionale. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell’Unione Europea. La cittadinanza sancisce, inoltre, nuovi diritti dei cittadini europei: